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Operazioni con l'estero dei contribuenti forfettari

Una delle principali caratteristiche del regime forfettario, originariamente introdotto con la legge 190/2014, consiste nell'esonero dall'addebito dell'IVA in fattura, con conseguente indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti.
Se la corretta applicazione della norma non desta particolari problematiche in riferimento alle operazioni interne, tanto attive che passive, altrettanto non può dirsi per le operazioni con l'estero.
Esportazioni, importazioni e operazioni assimilate, che costituivano causa ostativa per l'accesso al regime di vantaggio, possono essere poste in essere da parte dei contribuenti forfettari nel rispetto delle regole ordinarie, pur non essendo ammesso l'acquisto in sospensione d'imposta con lettera d'intento. In sostanza, il contribuente forfettario versa l'IVA in dogana sulle importazioni e non addebita l'imposta in fattura per le esportazioni.


Per quanto concerne gli acquisti UE, in applicazione dell'articolo 38, comma 5 lett.c) del D.L.331/1993, nel limite dei 10.000 euro annui (al netto dell'imposta), non si considerano operazioni intracomunitarie, con la conseguenza che l'IVA applicata è quella del paese del cedente. In caso di superamento di detto limite, l'operazione deve essere trattata come acquisto intracomunitario. In tal caso il cedente non addebita l'imposta e si opera l'integrazione della fattura con versamento dell'IVA da eseguirsi entro giorno 16 del mese successivo.
Le cessioni UE di beni effettuate in regime forfettario sono sempre trattate come nazionali e non si considerano operazioni intracomunitarie.

Più complessa è l'applicazione della disciplina in materia di servizi resi o ricevuti nell'ambito di operazioni B2B, per i quali trovano applicazione gli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R.633/72, analogamente a quanto previsto per i contribuenti IVA ordinari. In sostanza, in caso di servizi UE resi, il contribuente forfettario deve essere iscritto al VIES ed emettere fattura senza addebito di imposta, riportando la dicitura “inversione contabile”. L'operazione è "non soggetta" se resa ad operatore extra-UE.
In caso di servizi UE ricevuti, il contribuente forfettario deve essere iscritto al VIES e deve provvedere ad integrare la fattura e a versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo. Se la prestazione è ricevuta da un operatore extra-UE, il contribuente forfettario deve provvedere all'emissione dell'autofattura, con addebito d'imposta, anche in questo caso da versare entro il giorno 16 del mese successivo.
In caso di servizio generico B2C, l'operazione effettuata dal contribuente forfettario è da considerarsi come interna e non prevede quindi alcun addebito dell'IVA.