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Bonus 600 euro collaboratori sportivi


È stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi (art. 96, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18).
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”.
Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:
  • non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”e cioè bonus 600 euro per partite iva e/o professionisti;
  • non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
  • non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
  • non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.
Il rapporto di collaborazione per cui si presenterà la domanda:
  • deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; si sottolinea che le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI;
  • doveva esistere già alla data del 23 febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”);
  • non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). 
È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.

DOVE E COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.
La procedura prevede tre fasi:
1. la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà disponibile martedì 7 aprile sul sito www.sportesalute.eu. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
 2. l’accreditamento: per iscriversi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
3. la compilazione e l’invio della domanda: immediatamente a seguito dell’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio
COSA INDICARE NELLA DOMANDA
La domanda contiene almeno i seguenti elementi essenziali:
a) dati anagrafici, tra cui: nome e cognome, codice fiscale, residenza, recapiti di posta elettronica e telefonici;
b) dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
c) IBAN dell’avente diritto;
d) assenso al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente ;
e) documenti previsti dal comma 3. (documento identità, contratto e/ ricevuta)
f) dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, di preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e pendente alla data di entrata in vigore del DL 18 del 2020, di sussistenza del requisito in merito al non percepimento di altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, nonché di non essere già percettore delle prestazioni o delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n.18 del 2020, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019.( altri bonus 600 euro ).
COSA ALLEGARE
a) copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido dell’avente diritto;
b) copia del contratto di collaborazione, o della lettera di incarico;
c) solo in assenza dei documenti di cui alla lettera b), copia della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020
QUANDO VERRANNO EROGATE LE SOMME
Sport e Salute s.p.a., ricevute e acquisite le domande ,le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione, assicurato con il rilascio attraverso la piattaforma informatica di una notifica di avvenuta ricezione della stessa
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, Sport e Salute s.p.a. eroga l’indennità direttamente all’avente diritto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella domanda
Le indennità saranno erogate sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro riconosciuti alla Società per l’erogazione delle indennità.