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Regime forfettario per il socio di STP Cooperativa

Con l'approvazione della legge di bilancio per il 2019 è stato riformulato il regime forfettario originariamente introdotto dalla legge 190/2014. Oltre all'innalzamento dei limiti di fatturato a 65.000€, divenuto indipendente dal tipo di attività esercitata, sono state apportate variazioni incisive anche alle regole di esclusione dal regime.

Nell'originaria formulazione del comma 57 della citata norma introduttiva, fra le cause di esclusione previste, alla lettera d) era indicata la contemporanea partecipazione "a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni".

Pertanto, la limitazione connessa alle eventuali ulteriori partecipazioni, si traduceva nel divieto di accesso al regime forfettario per i soci di società di persone, di associazioni professionali e di SRL in trasparenza fiscale. La ratio legis era tesa ad evitare il conseguimento di redditi della medesima natura, frammentati in differenti regimi, allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale e di bypassare artificiosamente i limiti di ricavi imposti.

Con la legge 208/2015 veniva introdotta una prima revisione del discusso comma 57, prevedendo l'aggiunta della lettera d-bis, allo scopo di precludere l'accesso al regime ai "soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (omissis) eccedenti l'importo di 30.000 euro".

Per ultima, la legge 145/2018 è intervenuta nuovamente sulle cause di esclusione dal regime forfettario, sostituendo integralmente il contenuto delle citate lettere d) e d-bis) del comma 57, prevedendo quindi l'esclusione in caso di:
  • partecipazione a società di persone;
  • partecipazione ad associazioni;
  • partecipazione ad imprese familiari;
  • controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Alla lettera d-bis) è stata introdotta una disposizione volta ad evitare la conversione di rapporti di lavoro subordinato in rapporti autonomi agevolati.

Le cause di esclusione vigenti non riportano quindi alcun riferimento alla contemporanea partecipazione a società cooperative, pur se esercenti la medesima attività svolta dal contribuente in regime forfettario. Stante il carattere tassativo dell'elenco delle cause di esclusione previste, non si ravvede alcuna valida motivazione per un'estensione analogica di una di esse alla partecipazione in società cooperativa. Inoltre, per le caratteristiche proprie dello strumento societario cooperativo, sarebbe difficile assimilarne la partecipazione al sodalizio alla circostanza di "controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata". Per di più, attraverso la partecipazione ad una società tra professionisti (STP) in forma cooperativa, che nel rispetto del regolamento interno ex L.142/2001 regoli i rapporti mutualistici in forma autonoma, non è neppure contestabile un artificioso superamento dei limiti di ricavo imposti per il regime agevolato, atteso che gli eventuali avanzi della gestione cooperativa, al netto dei compensi erogati al professionista socio-lavoratore e da questi regolarmente fatturati alla STP, sono sottoposti a tutti i vincoli di indisponibilità propri dell'istituto cooperativo.

Unico elemento di lacunosità della norma permane in riferimento ai costi inerenti la gestione associata dei professionisti in cooperativa. Per effetto di un tale schema organizzativo, il professionista in regime forfettario che assumesse la qualifica di socio di STP cooperativa, potrebbe godere della deduzione analitica indiretta di costi inerenti l'esercizio della professione, poiché sostenuti direttamente dalla società a vantaggio di tutti gli associati. Ad esempio, i costi sostenuti dalla STP cooperativa per l'utilizzo della sede o per le retribuzioni al personale di segreteria, non sarebbero sottoposti ad alcun limite di deducibilità, pur essendo sostenuti anche nell'interesse di un socio autonomo che deduce i costi forfettariamente, in funzione degli importi incassati e fatturati alla stessa STP cooperativa.

In conclusione, si può affermare che, nell'attuale contesto normativo, la STP cooperativa rappresenti l'unica strada percorribile per l'esercizio associato di attività professionali con possibilità di fruizione del regime fiscale forfettario per i professionisti aderenti.